Reclami

Reclami

UNI.CO. ha istituito un ufficio reclami per garantire ai propri Soci/Clienti che ne avanzino richiesta, risposte celeri al fine di migliorare e proseguire un rapporto già basato sulla correttezza e trasparenza.

Come presentare un reclamo (forma scritta):

Posta: UNI.CO. Società Cooperativa
UFFICIO RECLAMI Via Sandro Totti 4 – 60131 ANCONA
 

UNI.CO. risponde entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo, con esito motivato e, in caso di accoglimento, con l’indicazione delle iniziative e dei tempi di attuazione.

Ricorso all’ABF
Se il Cliente non riceve risposta entro 60 giorni o non è soddisfatto dell’esito, può presentare ricorso all’ABF entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il ricorso si presenta di norma online tramite il Portale ABF; la modalità cartacea è ammessa solo in casi specifici (ad es. ricorsi contro più intermediari, contro intermediari esteri in libera prestazione di servizi o contro confidi ex art. 112 TUB).
Per proporre ricorso è previsto un contributo spese di 20 euro (rimborsato dall’intermediario in caso di accoglimento, anche parziale).

Maggiori informazioni e invio del ricorso: Sito ABF | Presentare un ricorso (Portale ABF)
Guide ABF: cos’è l’ABF, ABF in parole semplici.

Limiti e condizioni principali (in sintesi)
– Domande di pagamento: fino a 200.000 €
– Domande di solo accertamento di diritti/obblighi: nessun limite di importo
– Competenza temporale: operazioni o comportamenti non anteriori al sesto anno precedente la data del ricorso
– Le decisioni dell’ABF non sono formalmente vincolanti ma presentano un elevato tasso di adesione; resta ferma la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria

Novità normative 2025 (per trasparenza verso la clientela)

La Banca d’Italia ha aggiornato le Disposizioni ABF (testo consolidato del 24 marzo 2025) e ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale (7 marzo 2025) le modifiche che, tra l’altro, estendono gli obblighi di adesione all’ABF ai gestori di crediti in sofferenza (credit servicers), in attuazione della Direttiva (UE) 2021/2167. Tali aggiornamenti non modificano per i Clienti UNI.CO. le condizioni di accesso all’ABF sopra descritte.

Mediazione

Per le materie bancarie e finanziarie, la mediazione è condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria. Tale condizione può essere soddisfatta anche esperendo la procedura dinanzi all’ABF (art. 5, d.lgs. 28/2010).

Rendiconto annuale sui reclami: relazione annuale gestione reclami

Contatti Ufficio Reclami UNI.CO.
• Indirizzo: Via Sandro Totti n. 4, 60131 Ancona
• PEC: uni-co.legale@legalmail.it