Alluvione 15 settembre 2022

Sospensione rata finanziamento in conseguenza all'alluvione del 15 settembre 2022

Avviso alla Clientela

Sospensione del pagamento delle rate dei mutui in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino, ai sensi dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 17 settembre 2022, n.922

Si informa la Gentile Clientela che UNI.CO. è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui, ai sensi dell’art. 8 dell’Ordinanza di cui sopra, inerente ai primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che nel giorno 15 settembre 2022 hanno colpito parte del territorio delle Province Ancona e Pesaro-Urbino.  

In particolare, l’Art. 8 (“Sospensione dei mutui”), comma 1, della citata Ordinanza ha disposto che il predetto evento, costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. Al riguardo, è altresì previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (16 settembre 2023), una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

In attuazione di tale Ordinanza, UNI.CO., a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, offre le seguenti possibilità:

  • nel caso di richiesta di sospensione dell’intera rata, quale atto di solidarietà e profonda vicinanza alle popolazioni colpite, non saranno richiesti gli interessi maturati sul capitale residuo nel periodo di sospensione. La sospensione comporterà lo slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. 
  • nel caso di richiesta di sospensione della sola quota capitale, per tutte le rate comprese nella sospensione, il Richiedente pagherà, alle scadenze originarie, rate di soli interessi calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione. La sospensione comporterà lo slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.

La sospensione può essere richiesta entro il 30 novembre 2022 e non comporta:

  • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • la richiesta di garanzie aggiuntive.

Per il resto, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di finanziamento originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente. Nessuna altra variazione verrà apportata al contratto di finanziamento ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.